Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) hanno siglato lo scorso 1° aprile un protocollo che autorizza il rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei costi sostenuti dai soggetti di cui all’articolo 2 del D.P.R n. 618/1980, i quali abbiano aderito a campagne di vaccinazione all’estero.
Per tutti i suddetti soggetti il protocollo prevede:
a) la possibilità di prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le disposizioni normative per gli spostamenti da e per l’estero in vigore al momento della data stabilita per la somministrazione vaccinale;
b) la possibilità di aderire autonomamente a Piani Vaccinali Nazionali locali, laddove presenti nei Paesi di accoglienza, anche ove suddetti piani vaccinali riguardino la somministrazione di vaccini al momento NON autorizzati in Italia o in ambito europeo. In questo caso, le eventuali spese e/o ticket derivanti dall’accesso alla vaccinazione in loco dovranno essere trasmesse per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari competenti, come già avviene per i rimborsi delle spese sanitarie ex D.P.R n. 618/1980;
NON sono invece consentiti rimborsi ex D.P.R n. 618/1980 per acquisti individuali di dosi di vaccino non rientranti nell’ambito dei Piani Nazionali Vaccinali locali. Ciò, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani residenti in Italia, cui non è al momento consentito l’accesso a vaccini diversi da quelli individuati dal Piano Strategico Vaccinale Italiano.